MANIFESTAZIONI A PREMI -CESSIONI GRATUITE

Nell’ambito delle Manifestazioni a Premi è prevista la costituzione di un Fondo che servirà per attenuare gli oneri fiscali legati alla cessione gratuita nell’ambito di manifestazioni a premi. Le imprese potranno inserire le spese per il materiale informatico e didattico, per le esigenze di istruzione delle istituzioni scolastiche, degli asili nido, delle strutture di assistenza sociale sia privati che enti religiosi.




Il giveaway sui social sotto lo scacco delle regole dei concorsi – Il Sole 24 Ore del 06-01-2021

La normativa che regola i concorsi a premi in Italia è molto complessa, vi è da seguire un iter burocratico per niente facile e quando si parla di concorsi on line, pur non essendo previste nel Dpr norme specifiche, è bene sapere che di fatto esistono ulteriori stringenti regole stabilite dal Ministero dello Sviluppo Economico che ne appesantiscono ancora di più l’organizzazione.

Il giveaway è fondamentalmente un gioco tra azienda e consumatori che prevede l’erogazione di prodotti in premio, generalmente quelli che l’azienda stessa vuole promuovere, il tutto su una piattaforma social in cui i premi vengono attribuiti in base alla sorte o in base ad azioni che richiedono l’abilità dei consumatori, per questo motivo i giveaway vengono equiparati ai «concorsi a premi con estrazione» venendo quindi assoggettati alla disciplina del Dpr 26 ottobre 2001, numero 430 recante il «Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, numero 449».

A tal proposito è successo che una semplice erogazione di prodotti in cambio di like sui social sia stata multata perchè non avrebbe rispettato le regole procedurali di un concorso a premi.

Lo Studio Rossi & Martin da anni si occupa di organizzazione di Concorsi a Premio e offre assistenza alle aziende, ai privati, alle piccole realtà che intendano promuovere i loro brand e abbiano bisogno di difendersi da situazioni di questo genere.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore




Semplificazione per le manifestazioni a premi con vincite in buoni acquisto

 

 

 

semplificazioni operazioni a premio buoni sconto

semplificazioni operazioni a premio buoni sconto

Semplificazione per le manifestazioni a premi con vincite in buoni acquisto

La legge di conversione del DL 91/2014 (Disposizioni urgenti per … il rilancio e lo sviluppo delle imprese…) ha previsto che non sono soggette alla disciplina delle manifestazioni a premio le iniziative in cui i premi consistono in buoni da usarsi presso lo stesso punto vendita (o comunque presso un punto vendita della stessa catena).

La norma non è molto chiara, si parla genericamente di buoni, non specificando se si tratti di buoni acquisto o di buoni sconto, nel dubbio penserei che si tratti di entrambi.

La norma è ancora più dubbia per un altro aspetto. Nel nuovo caso di esclusione/semplificazione si fa riferimento genericamente alle “manifestazioni a premio“. Il termine manifestazioni, per il d.p.r. 430/01 comprende sia le operazioni a premio che i concorsi a premio. Quindi alla lettera la nuova semplificazione dovrebbe riguardare anche i concorsi, con la conseguenza che se in un concorso a premi mettessi in palio un buono acquisto da un milione di euro presso il mio stesso punto vendita (o della mia catena), non dovrei soggiacere alle procedure e alle garanzie della normativa sui concorsi (garanzia di elargizione della vincita, notaio, etc.). Abbastanza curiosa come conclusione, e sicuramente in contraddizione con le tutele per i consumatori che il legislatore ha voluto garantire con la normativa del d.p.r. 430/01.

Probabilmente si tratta di una svista dovuta a scarsa preparazione e precisione di chi ha redatto la norma che verosimilmente si vuole intendere applicabile solo alle operazioni a premio. Nel dubbio meglio attendere chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico prima di pensare ad una estensione anche ai concorsi.

Qui sotto la norma per esteso

LEGGE 11 agosto 2014, n. 116 di conversione con modifica del D.l. 91/2014 Dopo l’articolo 22 sono inseriti i seguenti: «Art. 22-bis. – (Semplificazioni nelle operazioni promozionali). – 1. All’articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, dopo la lettera c) e’ inserita la seguente: “c-bis) le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d’ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta”.